1) Se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata:
(a) da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
(b) da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
(c) da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto
2) Se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata:
(a) da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
(b) da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;(c) da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto
E' la denuncia obbligatoria per legge, della Dichiarazione di nascita di ogni nuovo nato, per l'iscrizione dello stesso nel registro comunale dello stato civile.
Casi Particolari
1) Prericonoscimento: E' possibile prericonoscere il figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione del certificato di gravidanza e previo appuntamento.
Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre.
2) Denuncia di nascita resa dopo i 10 giorni: Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà, a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del tribunale.
Fino all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.
3) Genitori Stranieri senza residenza italiana: Devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
4) Bambini nati morti Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione viene considerato aborto e i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile.
Dopo le 28 settimane di gestazione il dichiarante, oltre all'attestazione di parto, dovrà esibire il certificato necroscopico (avviso di morte) rilasciato dall'Ospedale o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, dal medico necroscopico della ASL competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l' ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.
Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte con la procedura predetta (esibizione dell'attestazione di parto, avviso di morte e autorizzazione al seppellimento).
5) Nascita Non assitita: E' possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva nel caso la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.
1) DPR 3 novembre 2000, n. 396
2) Codice Civile art. 250 e segg.
3) D.P.R. n.445/2000